Mercato libero del Gas
Dal 1° gennaio 2003 è stato liberalizzato il mercato del gas metano, processo già avviato a giugno del 2000 con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n°164/2000. Oggi chiunque può scegliere il proprio fornitore di gas metano anche se allacciati alla rete di distribuzione locale e il passaggio da un fornitore a un altro è gratuito. Le società che erogavano il gas metano affidano l'attività di distribuzione e quella di vendita ad aziende diverse. Il distributore locale, in regime di concessione pluriennale, continuerà ad occuparsi della gestione della rete, quindi della sua manutenzione, dei nuovi allacciamenti e del servizio di pronto intervento gas. I clienti potranno acquistare il gas metano da una qualsiasi società. E qui entriamo in gioco noi. Scegli Energia più.
Il venditore è il soggetto con cui stipula il contratto per la fornitura di gas, che effettua tutte le operazioni previste dalle clausole contrattuali, come l'emissione delle bollette. Al cliente è comunque concesso di contattare direttamente il distributore per le operazioni di sua competenza.
Il distributore gestisce la rete di distribuzione, tutte le operazioni connesse alla gestione dell'impianto del gas fino al contatore e infine provvede ad allacciare il cliente alla rete del gas. Il distributore è anche responsabile delle attività di misura, ad esempio posa, manutenzione, verifica e lettura periodica del contatore del cliente.
Il distributore può rifiutare l'allacciamento al cliente, ad esempio se l'impianto non è in regola con le norme di sicurezza.
Il venditore acquista il gas all'ingrosso e lo vende al cliente finale, attraverso il trasporto su apposite reti nazionali, regionali e locali (reti di distribuzione). Il venditore sostiene il costo di acquisto del gas e paga al gestore delle reti di trasporto l'uso della rete e delle altre infrastrutture. Il venditore segue la trattativa con il cliente ed è il soggetto con cui viene stipulato il contratto per l'acquisto del gas. Il venditore può anche gestire i rapporti con il distributore per tutte quelle attività che sono connesse agli allacciamenti o ai lavori da effettuare sulla rete di distribuzione per conto del cliente.
Il distributore locale provvede a garantire il servizio di pronto intervento 24 ore su 24. In caso di emergenza è necessario quindi telefonare al numero di "pronto intervento" della zona di competenza. Il numero telefonico a cui rivolgersi è indicato in fattura.
La bolletta del Gas
In base alle condizioni economiche di fornitura, gli oneri dei clienti riguardano le componenti relative ai seguenti servizi e oneri:
- COMMERCIALIZZAZIONE ALL'INGROSSO: il costo per l'acquisto della "materia prima" gas, è influenzata dalle quotazioni internazionali degli idrocarburi (aggiornamento trimestrale da parte dell'Autorità per l'energia).
- COMMERCIALIZZAZIONE DELLA VENDITA AL DETTAGLIO: si considerano, ad esempio, la gestione commerciale e i servizi al cliente. Costituita da un valore fisso per ogni fornitore e da un valore variabile legato ai consumi.
- SERVIZI DI TRASPORTO E STOCCAGGIO: somma dei costi delle reti di trasporto e dei costi sostenuti per assicurare la movimentazione del gas, compensando le perdite di rete e gli sbilanciamenti tra gas immesso e prelevato. I costi di stoccaggio sono i costi per il servizio di conservazione del gas in depositi sotterranei da dove viene poi prelevato.
- DISTRIBUZIONE E RELATIVA COMMERCIALIZZAZIONE: è l'insieme dei costi per la distribuzione e comprende oneri di installazione e manutenzione dei contatori, rilevazione, registrazione dei dati di misura e interventi, eventuali conguagli, il fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, le migliorie apportate al servizio, la compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio. Ripartita in una Quota Fissa, definita per ciascuna tariffa, ovvero l'area geografica e in una Quota Variabile, che, oltre ad essere definita dalla propria tariffa, varia in funzione della quantità di gas utilizzato, ed è differenziata per scaglioni di consumo.
- ONERI AGGIUNTIVI E IMPOSTE: serie di oneri che incidono in modo infinitesimale sul totale della bolletta gas, sommate alle imposte previste dalla normativa vigente. Le imposte comprendono l'accisa, l'addizionale regionale e l'IVA calcolata sulla somma di tutte le voci della bolletta.
PCS: rappresenta il calore prodotto da un metro cubo di gas in condizioni standard e serve a convertire il metro cubo in energia.
IL FATTORE C riporta la misura del volume ad un riferimento di pressione e temperatura standard, necessario in quanto il volume di una medesima quantità di gas dipende dalla pressione e dalla temperatura a cui viene consegnato. Per fare in modo che il cliente finale paghi lo stesso importo, anche se proveniente da zone molto distanti e quindi con condizioni diverse, è necessario riportare la misura del volume ad un riferimento di pressione e temperatura standard (pressione atmosferica e temperatura 15 °C). I nuovi contatori elettronici previsti dalla delibera Arg/gas 155/08, dal 2016 tutelano ulteriormente il cliente finale.
Il bonus Gas
E' una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Il bonus è stato introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità per l'energia, con la collaborazione dei Comuni. Il bonus vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL), per i consumi nell'abitazione di residenza.
l bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale, se in presenza di un indicatore ISEE:
- non superiore a 7.500 euro,
- non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico).
Calcolo dell'importo del bonus per Comune, tipologia di utilizzo del gas e componenti familiari Il bonus è determinato ogni anno dall'Autorità per consentire un risparmio del 15% circa sulla spesa media annua presunta per la fornitura di gas naturale (al netto delle imposte). Il valore del bonus sarà differenziato:
- per tipologia di utilizzo del gas (solo cottura cibi e acqua calda; solo riscaldamento; oppure cottura cibi, acqua calda e riscaldamento insieme);
- per numero di persone residenti nella stessa abitazione;
- per zona climatica di residenza (in modo da tenere conto delle specifiche esigenze di riscaldamento delle diverse località);
Il bonus può essere richiesto dal 15 dicembre 2009. Per fare domanda occorre compilare gli appositi moduli e consegnarli al proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune (ad esempio i Centri di Assistenza Fiscale CAF). I moduli sono reperibili sia presso i Comuni, sia sui siti internet dell'Autorità per l'energia o del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it), sia sul sito Anci (www.bonusenergia.anci.it).
Imposte sul Gas naturale
L’imposizione fiscale sul gas naturale è composta da:
- imposta di consumo (accisa), differenziata per scaglioni di consumo, zona geografica e tipologia di impiego;
- addizionale regionale, per le sole Regioni a statuto ordinario, determinata da ciascuna Regione (o imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti dall’imposta erariale di consumo);
- imposta sul valore aggiunto (IVA), applicata sull’importo complessivo della fattura (comprensivo di imposta di consumo e addizionale regionale).
Usi civili
Consumi mc/annui | Aliquota €/mc Centro-Nord | Aliquota €/mc Mezzogiorno (D.P.R. n. 218/1978) |
1° - fino a 120 | 0,044 | 0,038 |
2° - da 121 a 480 | 0,175 | 0,135 |
3° - da 481 a 1.560 | 0,170 | 0,120 |
4° - oltre 1.560 | 0,186 | 0,150 |
Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non e' previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.
Consumi mc/annui |
Aliquota €/mc Centro-Nord |
Aliquota €/mc Mezzogiorno (D.P.R. n. 218/1978) |
fino a 1.200.000 |
0,012498 |
0,012498 |
oltre 1.200.000 |
0,007499 |
0,007499 |
Usi diversi da usi civili ed industriali
Tipologia d’uso |
Aliquota €/mc |
Riduzione chimica, processi mineralogici, processi metallurgici e processi elettrolitici |
Escluso da tassazione |
Fornitura nel quadro di relazioni diplomatiche e consolari |
Escluso da tassazione |
Fornitura ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi |
Escluso da tassazione |
Fornitura alle Forze Armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali |
Escluso da tassazione |
Fornitura nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto |
Escluso da tassazione |
Fornitura alle Forze Armate Nazionali per gli usi consentiti |
0,01166 |
Usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi |
0,01173 |
Autotrazione |
0,00331 |
Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica |
0,0004493 |
Autoproduzione di energia elettrica |
0,00013479 |
Altro: vedi Tabella A D. LGS. N. 504 del 26/10/95 |
- |
Il decreto legislativo 21 dicembre 1990 n. 398, articolo 9, comma 2, insieme all' Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale, ha istituito un'imposta regionale sostitutiva a carico delle utenze esenti dall'imposta erariale di consumo. Fino all'entrata in vigore di una legge regionale che ne determini l'ammontare, l'imposta sostitutiva sulle utenze esenti non è dovuta.
Usi civili
Regione |
Aliquota €/mc 1° scaglione Consumi fino a 120 mc |
Aliquota €/mc 2° scaglione Consumi da 121 a 480 mc |
Aliquota €/mc 3° scaglione Consumi da 481 a 1.560 mc |
Aliquota €/mc 4° scaglione Consumi oltre 1.560 mc |
Aliquota €/mc Imposta sostitutiva |
Lombardia |
Non applicata |
Non applicata |
Non applicata |
Non applicata |
Non applicata |
Emilia Romagna |
0,022 |
0,0309874 |
0,0309874 |
0,0309874 |
Non applicata |
Piemonte |
0,022 |
0,0258 |
0,0258 |
0,0258 |
Non applicata |
Toscana |
0,022 |
0,0309874 |
0,0309874 |
0,0309874 |
0,026 |
Liguria - Fasce C-D |
0,022 |
0,0258 |
0,0258 |
0,0258 |
Non applicata |
Liguria - Fascia E |
0,0155 |
0,0155 |
0,0155 |
0,0155 |
Non applicata |
Liguria - Fascia F |
0,0103 |
0,0103 |
0,0103 |
0,0103 |
Non applicata |
Veneto |
0,007747 |
0,023241 |
0,025823 |
0,030987 |
Uguale a Add.le Reg.le |
Marche |
0,0155 |
0,0181 |
0,0207 |
0,0258 |
Uguale a Add.le Reg.le |
Umbria |
0,005165 |
0,005165 |
0,005165 |
0,005165 |
Non applicata |
Lazio - Centro-Nord |
0,022 |
0,03099 |
0,03099 |
0,03099 |
0,03099 |
Lazio - Mezzogiorno |
0,019 |
0,03099 |
0,03099 |
0,03099 |
0,03099 |
Puglia |
0,019 |
0,03098 |
0,03098 |
0,03098 |
Uguale a Add.le Reg.le |
Basilicata |
0,019 |
0,25823 |
0,025823 |
0,025823 |
Non applicata |
Abruzzo - Fasce E-F |
0,01033 |
0,01033 |
0,01033 |
0,01033 |
Uguale a Add.le Reg.le |
Abruzzo - Altre fasce |
0,019 |
0,023241 |
0,025823 |
0,025823 |
Uguale a Add.le Reg.le |
Molise |
0,019 |
0,030987 |
0,030987 |
0,030987 |
0,030987 |
Campania |
0,019 |
0,031 |
0,031 |
0,031 |
0,031 |
Calabria |
0,005615 |
0,005615 |
0,005615 |
0,005615 |
Non applicata |
Usi industriali, artigianali, agricoli
Regione |
Consumi fino a 1.200.000 |
Consumi oltre i 1.200.000 |
Lombardia |
Non applicata |
Non applicata |
Emilia Romagna |
0,006249 |
0,0052 |
Piemonte |
0,006249 |
0,0052 |
Toscana |
0,006249 |
0,0051646 |
Liguria - Fasce C-D |
0,006249 |
0,0052 |
Liguria - Fascia E |
0,006249 |
0,0052 |
Liguria - Fascia F |
0,006249 |
0,0052 |
Veneto |
0,006249 |
0,005165 |
Marche |
0,006249 |
0,0052 |
Umbria |
0,005165 |
0,005165 |
Lazio - Centro-Nord |
0,006249 |
0,005160 |
Lazio - Mezzogiorno |
0,006249 |
0,005160 |
Puglia |
0,006249 |
0,0051646 |
Basilicata |
0,006249 |
0,0051646 |
Abruzzo - Fasce E-F |
0,00624 |
0,005160 |
Abruzzo - Altre fasce |
0,00624 |
0,005160 |
Molise |
0,0062 |
0,0052 |
Campania |
0,006249 |
0,0052 |
Calabria |
0,0051650 |
0,0051650 |
Tipologia d’uso |
IVA % |
Uso domestico – Fino a 480 mc annui Relativo al fabbisogno di strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo (caserma, scuola, asilo, casa di riposo, convento, orfanotrofio, brefotrofio, carcere mandamentale, condominio). Vedi circolare del Ministero delle Finanze n. 82/E del 7/4/99. |
10 |
Uso domestico – Oltre 480 mc annui |
22 |
Altri usi |
22 |
Imprese estrattive e manifatturiere, comprese le poligrafiche, editoriali e simili |
10 |
Impresa agricola |
10 |
Produzione di energia elettrica |
10 |
Produzione combinata di energia elettrica e calore |
10 |
Per maggiori dettagli visita il sito http://www.autorita.energia.it/it/dati/gp30.htm